L’associazione Culturale Corale Polifonica Città Studi

Presidente: dr. Marco Martignoni
Vice Presidente: Rita Crocitto
Maestro Direttore: Andrea Thomas Gambetti
Tesoriere: dr. Giorgio Leone
Segretario: Emilio Radrizzani

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
CORALE POLIFONICA CITTA’ STUDI

Art. 1 SEDE, DENOMINAZIONE E FINALITA’

È costituita con sede in Milano, Viale Monza 169 sotto la denominazione di ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE POLIFONICA CITTA’ STUDI un’Associazione culturale.

E’ un’Associazione amatoriale, apolitica, apartitica ed è esplicitamente escluso qualsiasi fine lucrativo.
Scopo dell’Associazione è promuovere e divulgare la conoscenza della musica vocale e corale in Italia e all’estero attraverso l’organizzazione di concerti, eventi, seminari, lezioni di canto, conferenze, registrazioni e prime esecuzioni.  In particolare sono queste le finalità:

– stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i soci;

– promuovere il positivo impegno del tempo libero;

– partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni sua forma;

– svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali attraverso l’esecuzione anche in luoghi pubblici e/o aperti  al pubblico del proprio repertorio;

– la promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche con altre corali o gruppi vocali sia italiani che stranieri;- il sostegno e la promozione di manifestazioni musicali sia in Italia che all’estero, accordando preferenza alla musica corale di ogni epoca e tendenza;

– la promozione del canto corale e “a cappella” in generale, collaborando con le altre attività musicali del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero sorgere a livello locale;

– l’adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, Nazionali ed internazionali;

– l’incisione di dischi, CD, o altro supporto tecnologicamente idoneo;

– nonché quant’altro interessi la cultura musicale e le finalità statutarie.

La vita dell’Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che si intendono conosciute ed approvate da ogni singolo componente.

Art. 2   SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità, ne vogliono condividere lo spirito partecipando alle sue attività in corso e programmate. Il numero dei soci è illimitato, tuttavia il numero di soci ordinari coristi è limitato alle possibilità di raggiungimento degli scopi sociali.

I soci dell’Associazione sono divisi in:

a) Soci fondatori,

b) Soci ordinari,

c) Soci sostenitori.

a) SOCI FONDATORI

Non sono tenuti al pagamento della quota sociale e sono soci di diritto.

b) SOCI ORDINARI
Per aderire è necessario presentare domanda al Comitato Esecutivo indicando le proprie generalità.

L’ammissione, dopo un periodo di prova partecipando a 4 prove della corale, o l’esclusione dei soci ordinari è delegata al Maestro Direttore, che comunica informalmente al Comitato Esecutivo le risoluzioni prese in materia, nonché le ragioni tecnico-vocali che le determinano.

L’ammissione comporta il diritto-dovere di frequentare con costanza le attività svolte nonché il versamento di una quota sociale annuale volta all’autofinanziamento dell’associazione. L’ammontare di detta quota è proposta ogni anno dal Comitato Esecutivo e ratificata dall’Assemblea Generale; al Comitato Esecutivo è riservata la facoltà di disporre eventuali  eccezioni in materia. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

I soci ordinari hanno cura della propria preparazione e vocalità e partecipano regolarmente all’attività dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE POLIFONICA CITTA’ STUDI; alle prove, concerti ed altre iniziative organizzate dall’Associazione.

I soci ordinari possono concordare con il Maestro Direttore, comunicandola con un anticipo di almeno 30 giorni, una sospensione della propria partecipazione all’attività dell’Associazione. E’ fatto loro obbligo di restituire il materiale loro consegnato per l’espletamento delle attività associative nonché gli elementi della divisa che hanno avuto in consegna.

La ripetuta e prolungata inosservanza delle disposizioni del presente statuto e in particolare dei commi 2 e 3 della presente lettera da parte di un socio ordinario ne comporta l’esclusione dall’Associazione, previo un unico richiamo, su proposta del Comitato Esecutivo e ratifica da parte del Comitato stesso.

c) SOCI SOSTENITORI
I soci sostenitori contribuiscono al finanziamento dell’attività dell’Associazione con il pagamento di una quota libera su base volontaria.

I soci sostenitori possono beneficiare delle condizioni di favore nelle iniziative della corale stabilite dal Comitato esecutivo e non hanno diritto al voto.

Art. 3 FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito:

  1. a)dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) dai ricavi delle iniziative organizzate, da contributi pubblici e privati, da eventuali donazioni o sussidî, nonché dalla riscossione delle quote sociali.

c) dal fondo di riserva.

Art. 4 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea Generale,

b) Il Comitato Esecutivo,

c) I Revisori dei Conti.

Art. 5  ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale è la riunione dei soci ordinari e fondatori; possono  presenziare anche i soci sostenitori, ma senza diritto di voto. E’ convocata con pubblicazione sul sito Internet e mail inviata alla mailing list dell’associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea, con indicazione dei temi trattati.

L’Assemblea Generale si riunisce una volta all’anno entro il 31 dicembre su convocazione del Comitato Esecutivo e ogniqualvolta un quinto dei suoi membri lo richieda.

L’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti è decisivo il voto del Presidente.

L’Assemblea Generale nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Maestro Direttore, il  Tesoriere, il Segretario e i Revisori dei Conti; inoltre esamina ed approva i conti preventivi e consuntivi dell’Associazione.

Art. 6 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, eletto dall’Assemblea Generale, si compone di 5 membri: il Presidente , il Vice Presidente, il Maestro Direttore, il  Tesoriere e il Segretario.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri; si riunisce almeno una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Al Comitato Esecutivo sono delegati l’amministrazione corrente dell’Associazione, il compito di curarne gli interessi e rappresentarla di fronte a terzi, nonché tutte le funzioni non esplicitamente riservate all’Assemblea Generale nel presente Statuto.

Il Presidente e il Maestro Direttore hanno la rappresentanza legale dell’associazione con firma disgiunta.

Il Segretario tiene l’archivio dell’Associazione, mentre il Tesoriere ne tiene l’amministrazione e la contabilità.

Per esigenze operative il Maestro Direttore dispone di firma individuale sul conto corrente dell’Associazione; è comunque depositata anche la firma del Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 7 REVISORE DEI CONTI

Il  Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea Generale, la quale stabilisce se avvalersi di un organo collegiale.  In questo caso sarà composto di tre membri.

Esso si riunisce almeno una volta all’anno per la verifica dei conti dell’Associazione.

Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Art. 8 DIREZIONE ARTISTICA

La direzione artistica è delegata al Maestro Direttore.

Il Maestro Direttore elabora il programma di studio e di attività sottoponendo le proposte al Comitato Esecutivo per l’approvazione e risolve circa l’ammissione o l’esclusione dei soci ordinari  secondo l’art. 2  lettera b) comma 1 del presente Statuto.

Art. 9 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei soci; la stessa Assemblea deciderà sulla destinazione dei beni sociali, esclusa ogni utilizzazione non conforme agli scopi dell’Associazione medesima.

Art. 10 ANNO SOCIALE

L’anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Bilancio, predisposto dal Tesoriere e approvato dal Comitato Esecutivo, deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea entro il trentuno dicembre.

Art. 11 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si richiamano le norme della vigente legislazione.